SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI DAL 2020 DA DOCUMENTARE CON PAGAMENTI TRACCIATI
Serve la doppia ricevuta: della spesa e del pagamento
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 679 a 680) prevede che la detrazione del 19%, sulle spese mediche, ma anche su altri oneri e spese, a decorrere dal 1° gennaio 2020, spetti a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, dei quali occorre però presentare la ricevuta.
Mentre per il passato era sufficiente lo scontrino/ricevuta, dal 2020, per le spese soggette alla detrazione del 19% è ora necessario che il contribuente fornisca prova del pagamento tracciato: ricevuta del pos, estratto conto bancario o della carta di credito, fotocopia dell’assegno o del bollettino di c/c/p, ai fini della detrazione della spesa stessa.
Considerata la poca informazione legata all’immediata entrata in vigore delle nuove regole è auspicabile uno slittamento di almeno 60 giorni, nel rispetto dello Statuto del contribuente.
Soggetti interessati
Tutti coloro che sostengono delle spese e/o oneri e che intendono beneficiare della detrazione. E’ inoltre necessario che il pagamento tracciabile sia effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della prestazione, oppure in favore di un familiare a carico, pena la perdita della detrazione: per esempio, non è valido il pagamento con carta di credito di una prestazione in favore della propria madre, se non fiscalmente a carico.
Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma di un onere probatorio: il contribuente è libero di non pagare con mezzi tracciati, ma in tal caso si vedrà negato il diritto alla detrazione.
Spese interessate dalla tracciabilità dei pagamenti
Spese sanitarie detraibili se tracciabili:
- acquisto di servizi sanitari resi dalle farmacie;
- visite di un medico specialista quando la spese è emessa direttamente dal professionista;
- spese di degenza e per trasporto in ambulanza;
- prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche; da biologi nutrizionisti, da personale in possesso di qualifiche professionali per l’assistenza diretta della persona;
- spese di assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- controlli ordinari sulla salute della persona (test di laboratorio, esami vari);
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo.
Altre detraibili solo se tracciabili:
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione scolastica e universitaria;
- spese funebri;
- spese per assistenza personale;
- spese per attività sportive di ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare acquisto prima casa;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese veterinarie, anche se si attende una conferma ;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Spese escluse dalla tracciabilità dei pagamenti
Rimane la possibilità di pagare in contanti le spese relative a:
û medicinali e dispositivi medici (farmacie e similari);
û le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il limite all’utilizzo del contante si abbasserà da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro dal prossimo 1° luglio 2020, per poi scendere a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022.
Limitazione alla detrazione delle spese
In merito poi alla misura delle detrazioni, la Legge di bilancio, con il comma 629, ha aggiunto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all’art. 15 del Tuir. Tali disposizioni prevedono la detrazione degli oneri:
per l’intero importo, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro; ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero.
Nessuna rimodulazione è prevista per gli interessi passivi su prestiti e mutui, di cui all’art. 15, comma 1 lett. a) e b), e comma 1-ter e per le spese mediche, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c).
Disagi durante il periodo iniziale e consigli pratici
Le nuove modalità di pagamento, obbligatorie per la detrazione, possono comportare disagi per i contribuenti, in quanto coloro che sono abituati a pagare in contanti devono prendere dimestichezza con strumenti di pagamento per loro non usuali, mentre sono destinati ad aumentare gli obblighi amministrativi, dato che non basta più la quietanza di pagamento apposta sul documento di spesa.
E’ opportuno che il contribuente trattenga prova documentale dell’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili, da allegare subito al documento di spesa detraibile. Per esempio allegare alla ricevuta o fattura della spesa sostenuta la fotocopia dell’assegno, la ricevuta della transazione effettuata con carta di pagamento elettronica o ancora la ricevuta del bonifico bancario. Ciò consentirà di dimostrare la correttezza della detrazione operata nella dichiarazione dei redditi, ed eviterà una ricerca che potrà essere difficoltosa e addirittura infruttuosa quando non si riuscirà a recuperare la documentazione che attesta che il pagamento non è avvenuto in contanti.
Operativamente, per una maggior semplicità di soluzione, appare preferibile utilizzare sempre carte di pagamento elettroniche (carta di debito - bancomat o carta di credito), che obbligano, per i soggetti fornitori di beni e servizi, la necessità di dotarsi di POS, se non vi hanno già provveduto.
13/01/2020